Da pochi giorni ha avuto inizio la fase sperimentale del sistema di riconoscimento facciale applicato all’imbarco dei passeggeri all’aeroporto di Milano Linate. Il progetto si chiama Face Boarding , è di SEA (Società per azioni Esercizi Aeroportuali), ed è possibile grazie alla collaborazione di ENAC e della Polizia di Stato e proseguirà fino al 31 dicembre.
Lo scalo è l’unico in Italia a usare questo tipo di tecnologia (come già avviene a Lione, Madrid, Londra, Amsterdam).
Ad oggi utilizzabile esclusivamente sui voli Alitalia della tratta Milano Linate–Roma Fiumicino.
Come funziona il Face Boarding
Potranno scegliere di accedervi i passeggeri che hanno già i requisiti per accedere al fast-track. Dunque i maggiorenni, muniti di carta d’imbarco e documento elettronico (passaporto o carta di identità elettronica rilasciata dopo il 1° gennaio 2017).
Scegliere, perché il Face Boarding infatti è un’opportunità, non un obbligo.
Il tutto è realizzato con postazioni multimediali, di fronte alle quali il passeggero dovrà sostare qualche secondo.
Tali postazioni che rilevano le caratteristiche del volto del viaggiatore e acquisiscono elettronicamente le informazioni contenute nel passaporto e carte di imbarco.
Affinché il procedimento vada a buon fine, è necessario effettuare la registrazione non oltre i 30 minuti che precedono l’orario di partenza del volo.
Face Boarding Step by step
Inizialmente, sulle postazioni che precedono i nastri di controllo bagagli, il passeggero sarà tenuto a leggere l’informativa sulla privacy e a dare consenso per il trattamento dei propri dati personali.
Successivamente dovrà registrare il proprio documento elettronico (accostandolo a un sensore) e associare a esso la carta di imbarco (scansionandola attraverso il lettore ottico).
Passerà dunque alla scansione biometrica del volto, per la quale è sufficiente lasciarsi inquadrare dalla telecamera della postazione.
Una volta passato il controllo bagagli, il passeggero si recherà al gate e qui nuovamente si farà inquadrare dalla telecamera di un altra postazione, che riconoscendolo darà il via libera all’imbarco.
Nel Face Boarding il viso è dunque il solo documento da esibire.
Tempo stimato: 10 minuti, secondo la SEA.
Imbarchi dunque più sicuri e rapidi, dove i tempi si accorciano, le code si riducono, così come si riduce lo stress e il malumore dei viaggiatori.
La nostra Privacy come viene tutelata
Ma cosa ne è dei dati raccolti durante questa esperienza e della nostra privacy?
Consultando l’informativa privacy fornita dalla società che gestisce lo scalo si può evidenziare che i Dati Personali del passeggero saranno così trattati:
- Passaporto (o altro documento ICAO accettato) e dati in esso contenuti (nome, cognome, data di emissione e data di scadenza, fotografia): sono conservati, in forma crittografata, per un periodo che varia dalle 24 ore al 31 dicembre 2020 a seconda del consenso prestato;
- Dati biometrici relativi alle caratteristiche del volto: le immagini relative al volto non saranno conservate, ma utilizzate per creare un modello biometrico; sono cancellati 24 ore dopo la raccolta, salvo che si acconsenta a conservare tali dati per tutta la durata del progetto pilota (quindi fino al 31 dicembre 2020), affinché sia possibile nuovamente effettuare le verifiche di sicurezza e le operazioni di imbarco tramite il sistema di riconoscimento facciale senza doversi sottoporre a una nuova registrazione;
- Carta d’imbarco e dati in essa contenuti (data e numero del volo, compagnia aerea, nome e cognome): restano archiviati per un periodo limitato (al minimo per 24 ore e al massimo non oltre il 31 dicembre 2020, a seconda del consenso prestato dal passeggero), mentre i dati personali derivanti dalla carta di imbarco vengono automaticamente cancellati dopo 48 ore dalla partenza.
Al 31 dicembre 2020 tutti i dati ancora presenti saranno cancellati.
Dovute precisazioni
Inoltre viene precisato che:
- il sistema non scatta fotografie e rileva temporaneamente solo i contorni biometrici del volto i quali sono utilizzati per il riconoscimento del passeggero;
- il trattamento si basa sul consenso esplicito del passeggero (se si vuole, si può scegliere di rifiutare il riconoscimento ed essere sottoposto ai normali controlli);
- i soli Dati Personali relativi alla carta di imbarco potranno essere condivisi con le competenti autorità giudiziarie e di polizia laddove tale condivisione sia necessaria per adempiere a un obbligo di legge.
Il mio dubbio è quando viene indicato che tali dati potranno essere resi accessibili a soggetti terzi allo scalo. In altre parole soggetti quali società, consulenti o professionisti cui SEA ricorre nell’erogazione dei propri servizi.
Ed in particolare il fornitore incaricato dello sviluppo e della gestione tecnica del sistema di identificazione tramite riconoscimento facciale.
In che modo questo soggetto terzo tutelerà i miei dati e ne impedirà una diffusione abusiva?